Nelle locazioni a canone libero - che costituiscono la maggioranza dei contratti di affitto abitativo - anche l'adeguamento del canone di locazione è libero. Infatti la legge di riforma delle locazioni (n. 431/98) ha abrogato l'articolo 24 della legge sull'equo canone, che prevedeva l'adeguamento del canone. Pertanto, se nel contratto non è previsto alcun tipo di aggiornamento (cosa piuttosto rara), l'incremento periodico non è dovuto. Se invece è contemplato, si possono stabilire contrattualmente:
a) ogni quanto tempo farlo (per esempio, ogni anno)
b) secondo quale meccanismo (è d'uso stabilirlo pari al 100% o al 75% dell'indice Istat del costo della vita)
c) con quale procedura (per esempio, richiesta del padrone di casa all'inquilino con lettera raccomandata).
L'adeguamento Istat è in genere annuale e può iniziare a essere applicato un anno dopo che si è firmato il contratto. Pertanto, se un contratto fosse stato sottoscritto, per esempio, nel gennaio 2006, l'adeguamento potrà essere richiesto nel gennaio 2007