Unico e 730 leggeri da subito

di Luca De Stefani

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Questo articolo è stato pubblicato il 04 gennaio 2011 alle ore 14:17.

Quando i lavori iniziano e finiscono nello stesso anno – e tutti i bonifici vengono pagati entro il 31 dicembre – l'applicazione del 36% e del 55% non crea particolari problemi: la detrazione partirà dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono state sostenute le spese. Per esempio, le spese del 2009 vengono detratte a partire dalla dichiarazione presentata nel 2010. Un po' più complicato, invece, è capire come regolarsi quando i lavori iniziano e finiscono in anni diversi.
Cominciamo dal 36 per cento. Se in un certo anno si realizza una «semplice prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti», per i quali era già stata inviata la comunicazione al Centro operativo di Pescara, non è richiesto un nuovo invio (risoluzione 6 maggio 2002, n. 136/E). Naturalmente, quando si tratta di una "mera prosecuzione", per determinare il limite massimo della spesa agevolata, pari a 48mila euro per unità immobiliare, si tiene conto anche delle spese sostenute dopo il 1° gennaio 1998.

In pratica, se l'intervento è lo stesso, bisognerà sottrarre le spese sostenute negli anni precedenti. Per esempio, se sono stati pagati 10mila euro nel 2008 e 20mila nel 2009, nel 2010 le spese agevolabili ammonteranno soltanto a 18mila euro: sulle somme eccedenti questa soglia non si potrà applicare la detrazione del 36 per cento.
Nell'anno della prosecuzione, la «detrazione d'imposta può essere determinata sull'importo emergente dalla differenza» tra 48mila euro e «gli importi già spesi negli anni precedenti per lo stesso intervento» (circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E, paragrafo 7.3). Il limite di 48mila euro delle spese sostenute, quindi, va riferito non solo alla stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenze), ma anche a ciascun intervento (anche pluriennale). Da notare che se i lavori si protraggono per più anni «nessuna ulteriore comunicazione va trasmessa» (circolare 121/E, paragrafo 7, dell'11 maggio 1998).

Per il 36% vale il criterio di cassa delle detrazioni Irpef e per i lavori a cavallo d'anno non si possono detrarre i pagamenti dell'anno precedente in quello successivo. Nell'esempio di prima, se il 36% sui 10mila euro pagati nel 2008 non è stato portato in detrazione a partire dalla dichiarazione presentata nel 2009, nella dichiarazione del 2010 si comincerà a detrarre dalla seconda rata (e per la prima si potrà chiedere alle Entrate il rimborso, così come previsto dal Dpr 602/73).
Tutto cambia quando si inizia un nuovo intervento, diverso da quello precedentemente agevolato. In questo caso, si deve inviare una nuova comunicazione al Centro operativo di Pescara e il limite dei 48mila euro di spese agevolabili è interamente disponibile. Un nuovo intervento si ha quando viene richiesto un nuovo titolo abilitativo (per esempio, si presenta una nuova Dia). Ma non solo: si ritiene che si sia in presenza di un nuovo intervento, per il quale è necessario inviare la comunicazione al Centro di Pescara, non solo con una nuova abilitazione amministrativa, ma anche se i nuovi lavori «consistono in nuovi interventi di recupero, diversi da quelli effettuati negli anni precedenti» (circolare 9/E, paragrafo 7.4, del 30 gennaio 2002).

Per i lavori agevolabili al 55% che proseguono per più periodi d'imposta, bisogna ricordare che da quest'anno è prevista una comunicazione alle Entrate (si veda in proposito l'articolo destra). Detto ciò, il contribuente può usufruire della detrazione del 55% per le spese già sostenute anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha ancora completato l'iter previsto con l'invio della documentazione all'Enea.
Prendiamo il caso di lavori iniziati nel 2009 che termineranno nel 2010: i bonifici effettuati dai privati nel 2009 rientrano tra le spese detraibili al 55% nel modello Unico PF 2010 o nel 730 2010, a patto che il contribuente "attesti" che i lavori non erano finiti al 31 dicembre 2009.
L'"attestazione" di mancato termine dei lavori non va confusa con la comunicazione alle Entrate, né con la documentazione che va inviata all'Enea. Si tratta, semplicemente, di una dichiarazione da allegare a Unico o da abbinare al modello 730 ed esibire in caso di richiesta degli uffici finanziari (si veda il fac-simile a fianco).

PUNTO PER PUNTO

Con un nuovo cantiere lo sconto riparte da zero
Quando si dà il via a un nuovo intervento di ristrutturazione, diverso da quello agevolato in precedenza, si deve inviare una nuova comunicazione al Centro operativo di Pescara: ai fini del 36%, il limite dei 48mila euro di spese è di nuovo interamente disponibile. Quindi lo stesso immobile, nel corso del tempo, può beneficiare di più detrazioni

Si può iniziare a detrarre prima dell'invio all'Enea
Chi ha iniziato degli interventi di risparmio energetico nel 2009 e non li ha ancora completati può beneficiare della detrazione del 55% nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010 (per farlo, deve compilare una dichiarazione in cui attesta che i lavori non sono ancora terminati). Il mancato invio della documentazione all'Enea – cui la spedizione va effettuata entro 90 giorni dal collaudo – non blocca lo sconto fiscale

Il 36% non utilizzato sarà rimborsato
La detrazione del 36% segue il principio di cassa. Perciò le spese sostenute nel 2009 dovranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, anche se i lavori non sono ancora finiti. Chi dovesse dimenticarsi di farlo, con la dichiarazione presentata nel 2011 potrà iniziare a detrarre partendo dalla seconda rata, mentre per la prima rata dovrà chiedere il rimborso alle Entrate secondo l'articolo 38 del Dpr 633/1972

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TAGS: Direzione Investigativa Antimafia | Pescara |

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