LA FIGLIA SCALA SOLO IL 50% DEL MUTUO COINTESTATO

Nel 2005 mia figlia ha acquistato un appartamento e la banca ha erogato il mutuo. Il reddito di mia figlia al momento non era sufficiente a garantire la rata mensile del mutuo e di conseguenza abbiamo dovuto cointestarlo.L'appartamento è intestato solo a mia figlia. Lei può recuperare tutti gli interessi passivi, anche se il mutuo è cointestato?
La norma tributaria (articolo 15, comma 1, lettera b) del Dpr n. 917/86) disciplina esclusivamente le ipotesi di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi; nulla dispone, invece, per mutui cointestati tra familiari (circolare n. 50 del 12 giugno 2002, circolare n. 7 del 26 gennaio 2001, circolare n. 95 del 12 maggio 2000). Nel caso in esame, quale proprietaria dell’immobile e allo stesso tempo cointestataria del mutuo, la figlia potrà beneficiare della detrazione da calcolarsi non sull'intero importo degli interessi passivi, bensì sulla metà dello stesso. Spetterebbe invece sull’intero importo qualora il genitore fosse solo garante (persona che garantisce che le rate del mutuo vengano pagate con regolarità alle scadenze).

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